Art. 3.

      1. L'ufficio di membro dell'Assemblea è incompatibile con qualunque altra carica pubblica e con l'esercizio di qualsiasi altra attività professionale.
      2. Ai membri dell'Assemblea si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67, 68 e 69 della Costituzione.
      3. L'Assemblea giudica sui titoli di ammissione dei propri membri.